Carta dei servizi 2017 - page 28

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Carta dei Servizi 2017
Condizioni di viaggio
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bus, ove disposta obbligatoriamente dal gestore del servizio.
Per il pagamento diretto all’incaricato della verifica o entro i 15 giorni successivi,
le sanzioni suddette sono ridotte rispettivamente alla misura minima di € 40,00
per i servizi urbani, € 60,00 per i servizi extraurbani e € 10,00 per i casi di cui al
precedente p.to B.
Il viaggiatore può versare l’importo delle sanzioni, entro i 15 gg. successivi
all’accertamento, presso una delle biglietterie CPT.
Può inoltre effettuare il pagamento mediante versamento a mezzo bollettino
di conto corrente postale, i cui riferimenti (Numero, destinatario, indirizzo) sono
riportati sul verbale di accertamento o di notifica, indicando sul retro la data ed il
numero del verbale di accertamento.
Trascorsi 60 giorni dalla contestazione/notifica senza che sia avvenuto il
pagamento, sarà emessa (ai sensi dell’art. 10 LRT 81/2000) un’ordinanza/
ingiunzione. In questo caso la sanzione sarà aumentata come previsto dalla
normativa vigente (art. 25 L.R.42 del 31/07/98 e successive modificazioni ed
integrazioni) fino ad € 240,00 per le sanzioni di cui al precedente p.to A elevate
su servizi urbani, € 360,00 per le sanzioni di cui al precedente p.to A elevate su
servizi extraurbani ed € 60,00 per le sanzioni di cui al precedente p.to B.
Il trasgressore che entro 15 giorni dall’accertamento presenti ad uno dei seguenti
uffici
URP CPT - Pisa, Via C. Battisti 53 (sesta porta)
Ufficio CPT - Pontedera, Via Sacco e Vanzetti, 41
Ufficio CPT - Volterra, Piazza Ginori Conti,2
Ufficio CPT - Larderello, Via di Possera,2
Ufficio Sequi - S. Croce sull’ Arno, Via Pacinotti, 28/30
l’abbonamento personale valido ad una data antecedente a quella
dell’accertamento, e che abbia dimostrato le proprie generalità al momento
dell’accertamento stesso, sarà soggetto alla sanzione amministrativa di € 10,00
(art. 25 c.5 LRT 42/1998 come modificato con LRT 86/2014).
Chiunque utilizzi biglietti contraffatti o alteri i segni presenti sui biglietti stessi è
punibile a norma dell’art. 462 C.P., nonché degli artt. 465 e 466 C.P., questi ultimi
come modificati dal D.Lgs. 507/99.
I dati anagrafici del trasgressore, il cui conferimento è obbligatorio ai sensi
dell’art. 651 C.P., sono raccolti per le finalità di cui all’art. 25 L.R.42/98 ed il loro
trattamento sarà effettuato da personale di CPT scrl. Il rifiuto di fornire le proprie
generalità o la falsa attestazione di esse è punibile a norma del Codice Penale.
È facoltà dell’autore della trasgressione (o della persona obbligata in solido al
pagamento) inviare, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica, scritti
difensivi in carta libera e/o chiedere di essere ascoltato dalla Direzione CPT scrl.
Per la violazione di quanto al punto j) del precedente paragrafo 4.1 (divieto di
fumo) è elevata sanzione amministrativa per l’importo da € 27,50 a € 275,00 ai
sensi della Legge n° 3/2003 e Legge Regione Toscana n. 25/2005.
Resta salva l’applicazione di sanzioni derivanti da specifiche normative.
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